Art. 4.
                  Assicurazione e custodia dei beni
 
   1.  Per  i  beni indicati nell'art. 35 del regio decreto 14 luglio
1898, n. 403, i  proprietari  hanno  l'obbligo  di  corrispondere  un
compenso  alla  compagnia barracellare che, a norma dell'art. 2 della
presente legge, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
   2.  A  tal  fine  gli interessati sono tenuti a denunciare, con le
modalita' da indicarsi  nel  regolamento  barracellare  comunale,  la
proprieta'  dei  predetti beni, provvedendovi, in difetto, d'ufficio,
la compagnia.
   3.  Contro l'accertamento d'ufficio e' ammesso ricorso alla giunta
comunale del comune di appartenenza della compagnia.
   4.  Non  e'  obbligatoria  la denuncia per i fondi chiusi ai sensi
dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, ed  i  fabbricati  nei
quali vi sia un custode permanente.
   5.  L'obbligo  di  cui  al  primo  comma del presente articolo, si
applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art.  51
della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, nonche' nei confronti di
coloro i quali dispongono in regime di concessione di  beni  pubblici
siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cu all'articolo 2, primo
comma, della presente legge.
   6.  Gli  altri  beni,  pubblici  e  privati,  non  compresi  nelle
disposizioni  del  primo  e  secondo  comma  del  presente  articolo,
potranno  essere affidati in custodia alle compagnie barracellari con
le modalita' e le procedure stabilite  nel  regolamento  barracellare
comunale.