Art. 4. Assicurazione e custodia dei beni 1. Per i beni indicati nell'art. 35 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'art. 2 della presente legge, deve assicurarne la vigilanza e la custodia. 2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalita' da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprieta' dei predetti beni, provvedendovi, in difetto, d'ufficio, la compagnia. 3. Contro l'accertamento d'ufficio e' ammesso ricorso alla giunta comunale del comune di appartenenza della compagnia. 4. Non e' obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente. 5. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, nonche' nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cu all'articolo 2, primo comma, della presente legge. 6. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alle compagnie barracellari con le modalita' e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale.