Art. 4. Requisiti per l'autorizzazione 1. I laboratori privati di analisi cliniche per ottenere l'autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi. 2. La denominazione del laboratorio deve comunque contenere la qualificazione letterale di: "Laboratorio privato di analisi cliniche". 3. La dotazione strumentale non puo' essere inferiore a quella prevista nell'allegato B. 4. Tutti i laboratori devono disporre di appositi locali aventi le caratteristiche minime previste nell'allegato C. 5. I laboratori devono disporre altresi' dell'organico minimo di personale in possesso di specifiche qualificazioni professionali secondo quanto indicato nell'allegato D. 6. In relazione ai requisiti minimi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 il numero massimo degli esami eseguibili annualmente dai laboratori e' stabilito nell'allegato A. 7. I requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura di un punto di prelievo sono contenuti nell'allegato F. 8. I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario per il corretto svolgimento della attivita' dei laboratori debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanita' pubblica, di prevenzione antincendi, antinfortunistica e di igiene del lavoro e di tutela contro i rischi da radiazioni qualora vengano impiegate sostanze radioattive per la effettuazione di attivita' diagnostiche radioisotopiche. Essi sono altresi' tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1982, n. 915 ed essere dotati di idonei sistemi di raccolta, allontanamento o distruzione dei rifiuti.