Art. 4. Attribuzioni del sindaco 1. Il sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria, adotta, in materia di igiene e sanita' veterinaria, i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli gia' demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale, nonche' quelli relativi alle materie delegate di cui al successivo art. 6 ed emana i provvedimenti contingibili ed urgenti. 2. L'attivita' istruttoria, tecnica ed amministrativa, e' espletata dal servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'Unita' sanitaria locale.