Art. 4.
Modifiche e integrazioni all'art. 6
1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992,
n. 29, e' sostituito dal seguente comma:
"4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria le
residenze protette, quali strutture dirette ad un'utenza
autosufficiente e non autosufficiente, come definite dall'art. 54
lett. d) della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, devono inoltre:
a) risultare in regola con la normativa vigente in materia di
rifiuti speciali;
b) disporre di una superficie complessiva non inferiore a
quindici mq. per ciascun ospite, tenendo conto della zona notte,
delle aree di soggiorno e della cucina. Per gli aspetti relativi alla
superficie nonche' alla cubatura delle camere da letto, in attesa
della definizione degli standards strutturali di cui all'art. 1, si
fa riferimento alla normativa igienica per le strutture alberghiere
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1437. In particolare:
1) la superficie minima delle camere non deve essere inferiore a
mq. otto, per le camere ad un letto e mq. quattordici per le camere a
due letti;
2) la cubatura minima delle camere da letto deve essere di metri
cubi ventiquattro per le camere da un letto e di metri cubi
quarantadue per le camere da due letti.
La superficie e la cubatura, di cui ai numeri 1) e 2), per le
camere superiori a due letti, vanno aumentate, per ogni letto in
piu', di un numero - rispettivamente di metri cubi o quadrati - pari
alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e
quelle a due letti;
c) disporre di cucine a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
d) avere vani di altezza conforme al regolamento edilizio
comunale".
2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"4- bis. Per quanto attiene al personale le residenze protette
devono disporre delle dotazioni seguenti:
a) per soggetti autosufficienti: un addetto con funzioni di
assistenza alla persona ogni quindici utenti per il turno diurno e un
addetto per il turno notturno per un numero di ospiti non superiore a
quarantacinque. In termini di pianta organica il rapporto
ausiliari/assistiti e' di un addetto ogni quindici ospiti.
L'assistenza sanitaria medica e infermieristica e' garantita dalle
strutture del Servizio Sanitario nazionale. In particolare
l'assistenza di medicina generale viene erogata ai sensi dell'art. 26
lettera b) del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314, disciplinato a
livello regionale con deliberazioni della Giunta regionale 6 giugno
1991 n. 2618. Per esigenze urgenti di assistenza infermieristica, la
struttura autorizzata deve garantire il reperimento di prestazioni
professionali occasionali.
b) Per soggetti non autosufficienti:
1) Infermieri:
presenza diurna: per le fasce orarie 8,00/12,00 e 15,00/18,00
un'unita' ogni quindici ospiti non autosufficienti o frazioni di
utenti inferiori a quindici; nelle latre fasce orarie il rapporto
infermieri/ospiti e' di 1/30, ivi comporese frazioni di utenti
inferiori a trenta e fino a quindici ospiti,. Per frazioni inferiori
a quindici e' richiesta almeno la reperibilita';
presenza notturna: una unita' ogni venticique ospiti e per
frazioni inferiori a venticinque. Per un numero inferiore a quindici
ospiti non autosufficienti deve essere garantita, in mancanza di
inferimieri presenti, la reperibilita' notturna di un medico, qualora
non sia disponibile il servizio di guardia medica. In termini di
pianta organica il rapporto infermieri/ospiti e' di un'infermiere
ogni 12,5 ospiti, tenuto conto di un'organizzazione del personale
differente da quella ospedaliera, che consente la possibilita' di
orario spezzato e di personale pat-time.
2) Addetti all'assistenza:
presenza diurna: un addetto all'assistenza oppure un assistente
domiciliare e dei servizi tutelari ogni otto ospiti non
autosufficienti o per frazioni superiori a cinque;
presenza notturna: un addetto all'assistenza oppure un assistente
domiciliare e dei servizi tutelari ogni venti ospiti non
autosufficienti. In termini di pianta organica il rapporto addetti
all'assistenza/ospiti, e' di 1,5 unita' ogni dieci ospiti. Quanto
precisato al numero 1 sulla possibilita' dell'orario di lavoro
spezzato e' da applicarsi anche al personale addetto all'assistenza.
3) Personale medico e di riabilitazione:
assistenza medica: dieci ore settimanali ogni quaranta ospiti non
autosufficienti; quindici ore settimanali ogni sessanta ospiti non
autosufficienti; trenta ore settimanali per strutture con un numero
di ospiti superiore a sessanta;
assistenza riabilitativa: la struttura deve assicurare le
prestazioni di riabilitazione, agli ospiti non autosufficienti e
bisognosi di terapia riabilitativa, anche attraverso prestazioni
professionali da parte di un terapista della riabilitazione.
Per l'assistenza medica le strutture fino a quaranta posti con
tipologia mista di ospiti, (fino a venti ospiti non autosufficienti),
in alternativa ad un medico con rapporto professionale, possono
utilizzare, in accordo con la Unita' sanitaria locale competente per
territorio, i medici di medicina generale, cosi' come previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 1991 n. 2618.
"4- ter. Le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) sono
strutture residenziali extra ospedaliere e si differenziano dalle
residenze protette per l'erogazione di prestazioni sanitarie, di
assistenza tutelare e di recupero funzionale consistenti per ciascun
ospite in:
a) controllo medico quotidiano;
b) centoventi minuti in media al giorno di nursing
infermieristico professionale e tutelare;
c) trenta minuti in media al giorno di fiosikinesi terapia;
d) una media di sessanta minuti al giorno di terapia
occupazionale su gruppi omogenei di ospiti, al fine di stimolare
funzioni cognitive di autonomia.
"4-quarter. Le R.S.A. sono dirette ad anziani prevalentemente non
autosuficienti e non curabili a domicilio con:
a) esiti non stabilizzanti di patologie neurologiche, muscolari
e osteoarticolari, in soggetti provenienti da strutture ospedaliere,
che possono trarre beneficio da trattamenti sanitari-riabilitativi,
prima della dimissione al proprio domicilio o in residenze protette;
b) turbe psico-organiche gravi dell'eta' senile, necessatanti di
trattamenti sanitari riabilitativo-riattivanti continuativi, non
erogabili nelle residenze protette (in misura non superiore al dieci
per cento del totale degli ospiti);
c) patologie cronico-invalidanti, soggette a riacutizzazione,
che possono trarre beneficio da un trattamento protratto non
fornibile a domicilio o in residenze protette;
d) patologie terminali il cui bisogno di assistenza medico-
infermieristica esclude l'assistenza ospedaliera, ma richiede
prestazioni medico infermieristiche-riabilitative non fornibili a
livello delle residenze protette.
"4-quinquies. per i requisiti edilizio-architettonici delle R.S.A.
si fa riferimento al d.P.C.M. 28 dicembre 1989, per la dotazione di
personale ai parametri ed alle figure professionali di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale del 2 agosto 1991 n. 86.
"4-sexies. L'autorizzazione provvisoria al funzionamento come
R.S.A., ad esclusione delle strutture gia' individuate con
deliberazione del Consiglio regionale 2 agosto 1991 n. 86, e'
concessa dalla Giunta regionale solo alle strutture in possesso dei
requisiti di cui ai commi 4- ter , 4-quarter , 4-quinquies.
"4-septies. In sede di prima applicazione la deliberazione del
Consiglio regionale di cui all'art. 1, comma 4, e' adottata entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".