Art. 4. Modifiche e integrazioni all'art. 6 1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, e' sostituito dal seguente comma: "4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria le residenze protette, quali strutture dirette ad un'utenza autosufficiente e non autosufficiente, come definite dall'art. 54 lett. d) della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, devono inoltre: a) risultare in regola con la normativa vigente in materia di rifiuti speciali; b) disporre di una superficie complessiva non inferiore a quindici mq. per ciascun ospite, tenendo conto della zona notte, delle aree di soggiorno e della cucina. Per gli aspetti relativi alla superficie nonche' alla cubatura delle camere da letto, in attesa della definizione degli standards strutturali di cui all'art. 1, si fa riferimento alla normativa igienica per le strutture alberghiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437. In particolare: 1) la superficie minima delle camere non deve essere inferiore a mq. otto, per le camere ad un letto e mq. quattordici per le camere a due letti; 2) la cubatura minima delle camere da letto deve essere di metri cubi ventiquattro per le camere da un letto e di metri cubi quarantadue per le camere da due letti. La superficie e la cubatura, di cui ai numeri 1) e 2), per le camere superiori a due letti, vanno aumentate, per ogni letto in piu', di un numero - rispettivamente di metri cubi o quadrati - pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti; c) disporre di cucine a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; d) avere vani di altezza conforme al regolamento edilizio comunale". 2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi: "4- bis. Per quanto attiene al personale le residenze protette devono disporre delle dotazioni seguenti: a) per soggetti autosufficienti: un addetto con funzioni di assistenza alla persona ogni quindici utenti per il turno diurno e un addetto per il turno notturno per un numero di ospiti non superiore a quarantacinque. In termini di pianta organica il rapporto ausiliari/assistiti e' di un addetto ogni quindici ospiti. L'assistenza sanitaria medica e infermieristica e' garantita dalle strutture del Servizio Sanitario nazionale. In particolare l'assistenza di medicina generale viene erogata ai sensi dell'art. 26 lettera b) del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314, disciplinato a livello regionale con deliberazioni della Giunta regionale 6 giugno 1991 n. 2618. Per esigenze urgenti di assistenza infermieristica, la struttura autorizzata deve garantire il reperimento di prestazioni professionali occasionali. b) Per soggetti non autosufficienti: 1) Infermieri: presenza diurna: per le fasce orarie 8,00/12,00 e 15,00/18,00 un'unita' ogni quindici ospiti non autosufficienti o frazioni di utenti inferiori a quindici; nelle latre fasce orarie il rapporto infermieri/ospiti e' di 1/30, ivi comporese frazioni di utenti inferiori a trenta e fino a quindici ospiti,. Per frazioni inferiori a quindici e' richiesta almeno la reperibilita'; presenza notturna: una unita' ogni venticique ospiti e per frazioni inferiori a venticinque. Per un numero inferiore a quindici ospiti non autosufficienti deve essere garantita, in mancanza di inferimieri presenti, la reperibilita' notturna di un medico, qualora non sia disponibile il servizio di guardia medica. In termini di pianta organica il rapporto infermieri/ospiti e' di un'infermiere ogni 12,5 ospiti, tenuto conto di un'organizzazione del personale differente da quella ospedaliera, che consente la possibilita' di orario spezzato e di personale pat-time. 2) Addetti all'assistenza: presenza diurna: un addetto all'assistenza oppure un assistente domiciliare e dei servizi tutelari ogni otto ospiti non autosufficienti o per frazioni superiori a cinque; presenza notturna: un addetto all'assistenza oppure un assistente domiciliare e dei servizi tutelari ogni venti ospiti non autosufficienti. In termini di pianta organica il rapporto addetti all'assistenza/ospiti, e' di 1,5 unita' ogni dieci ospiti. Quanto precisato al numero 1 sulla possibilita' dell'orario di lavoro spezzato e' da applicarsi anche al personale addetto all'assistenza. 3) Personale medico e di riabilitazione: assistenza medica: dieci ore settimanali ogni quaranta ospiti non autosufficienti; quindici ore settimanali ogni sessanta ospiti non autosufficienti; trenta ore settimanali per strutture con un numero di ospiti superiore a sessanta; assistenza riabilitativa: la struttura deve assicurare le prestazioni di riabilitazione, agli ospiti non autosufficienti e bisognosi di terapia riabilitativa, anche attraverso prestazioni professionali da parte di un terapista della riabilitazione. Per l'assistenza medica le strutture fino a quaranta posti con tipologia mista di ospiti, (fino a venti ospiti non autosufficienti), in alternativa ad un medico con rapporto professionale, possono utilizzare, in accordo con la Unita' sanitaria locale competente per territorio, i medici di medicina generale, cosi' come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 1991 n. 2618. "4- ter. Le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) sono strutture residenziali extra ospedaliere e si differenziano dalle residenze protette per l'erogazione di prestazioni sanitarie, di assistenza tutelare e di recupero funzionale consistenti per ciascun ospite in: a) controllo medico quotidiano; b) centoventi minuti in media al giorno di nursing infermieristico professionale e tutelare; c) trenta minuti in media al giorno di fiosikinesi terapia; d) una media di sessanta minuti al giorno di terapia occupazionale su gruppi omogenei di ospiti, al fine di stimolare funzioni cognitive di autonomia. "4-quarter. Le R.S.A. sono dirette ad anziani prevalentemente non autosuficienti e non curabili a domicilio con: a) esiti non stabilizzanti di patologie neurologiche, muscolari e osteoarticolari, in soggetti provenienti da strutture ospedaliere, che possono trarre beneficio da trattamenti sanitari-riabilitativi, prima della dimissione al proprio domicilio o in residenze protette; b) turbe psico-organiche gravi dell'eta' senile, necessatanti di trattamenti sanitari riabilitativo-riattivanti continuativi, non erogabili nelle residenze protette (in misura non superiore al dieci per cento del totale degli ospiti); c) patologie cronico-invalidanti, soggette a riacutizzazione, che possono trarre beneficio da un trattamento protratto non fornibile a domicilio o in residenze protette; d) patologie terminali il cui bisogno di assistenza medico- infermieristica esclude l'assistenza ospedaliera, ma richiede prestazioni medico infermieristiche-riabilitative non fornibili a livello delle residenze protette. "4-quinquies. per i requisiti edilizio-architettonici delle R.S.A. si fa riferimento al d.P.C.M. 28 dicembre 1989, per la dotazione di personale ai parametri ed alle figure professionali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 2 agosto 1991 n. 86. "4-sexies. L'autorizzazione provvisoria al funzionamento come R.S.A., ad esclusione delle strutture gia' individuate con deliberazione del Consiglio regionale 2 agosto 1991 n. 86, e' concessa dalla Giunta regionale solo alle strutture in possesso dei requisiti di cui ai commi 4- ter , 4-quarter , 4-quinquies. "4-septies. In sede di prima applicazione la deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 1, comma 4, e' adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".