Art. 4. Commissione d'esame per l'accertamento delle capacita' professionali 1. La commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali degli organizzatori professionali di congressi e' nominata dalla giunta regionale ed e' composta da: a) un dirigente dell'amministrazione provinciale designato dall'unione regionale delle province liguri, che la presiede; b) un rappresentante degli organizzatori professionali di congressi designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; c) un docente esperto di scienze economiche o di tecnica del turismo designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale; d) un docente esperto di legislazione turistica designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale; e) un docente esperto di geografia turistica designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale; f) un rappresentante dei lavoratori dipendenti di aziende operanti nel settore congressuale designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; g) un dirigente d'ufficio del servizio organizzazione turistica e strutture ricettive; h) uno o piu' docenti di lingua straniera in relazione alle lingue estere oggetto d'esame designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale. I docenti di lingua straniera partecipano ai lavori della commissione limitatamente alle sedute in cui sono chiamati ad esaminare i candidati che si presentano per le prove scritte e orali nella lingua di propria competenza. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio regionale organizzazione turistica e strutture ricettive con qualifica non inferiore a istruttore. Per ciascun componente della commissione e' nominato con la medesima procedura un supplente. Qualora per due sedute consecutive e senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni ne' il membro effettivo, ne' il membro supplente, si provvede alla sostituzione di entrambi. 3. Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti almeno i tre quarti dei componenti, purche' gli stessi siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione alle materie d'esame. 4. La commissione rimane in carica per la durata di quattro anni e puo' essere riconfermata.