Art. 4. La Regione, con atti deliberativi della Giunta Regionale, in conformita' alle previsioni dei Piani annuali di Formazione Professionale, affida la gestione delle attivita' formative ad imprese o loro consorzi mediante comparazione tra almeno tre proposte progettuali, secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.