Art. 4 Riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo di cui all'articolo 3 ed in conformita' alle prescrizioni della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, provvede, previa verifica della situazione esistente, alla quantificazione dei posti letto complessivi, distinti per area funzionale e disciplina, delle singole unita' sanitarie locali, cosi' come risultanti a seguito del riazzonamento previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di ciascun complesso ospedaliero, individuato per essere costituito in azienda ospedaliera in attuazione del decreto legislativo stesso. La Giunta regionale, nel definire l'assetto organizzativo degli ospedali, accorpa, di norma, ai fini funzionali e tenuto conto del bacino di utenza e della specificita' del territorio, quelli ubicati nell'ambito della stessa unita' sanitaria locale, che non siano destinati ad essere costituiti in aziende ospedaliere, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Ai fini della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, gli ospedali sono classificati dalla Giunta regionale in tre livelli assistenziali, in rapporto agli aspetti dimensionali, al bacino di utenza, alla complessita' del modello organizzativo interno, in termini di disponibilita' di specialita' e di servizi e di dotazione qualitativa e quantitativa di tecnologie e di personale, nonche' al grado di risposta ai bisogni sanitari della popolazione servita. 3. La distribuzione dei posti letto tra le diverse discipline nell'ambito delle aree funzionali puo' essere rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in correlazione con l'attuazione del progetto di cui al comma 1 e con la realizzazione del sistema di emergenza sanitaria, anche in rapporto alle effettive esigenze assistenziali del territorio e tenuto conto delle valutazioni fornite dall'organismo di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 4. Nell'ambito dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono stabiliti i tempi di realizzazione della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, assegnando priorita' ai servizi connessi alle emergenze sanitarie, avuto anche riguardo a quelli trasfusionali, in rapporto alle risorse effettivamente disponibili, ivi comprese le quote di finanziamento di cui all'articolo 12, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Giunta regionale individua, altresi', nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, le modalita' di rientro nel limite complessivo di posti letto indicato al comma 2 dell'articolo 3. 5. I provvedimenti della Giunta regionale previsti nei precedenti commi sono adottati, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, che si esprime nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Si ritiene favorevole il parere ove la commissione non si esprima entro il termine di cui innanzi, che decorre dal momento in cui il provvedimento viene messo all'ordine del giorno della commissione.