Art. 4.
                          Norma transitoria
 
   1. Fino alla data dalla quale avra' effetto il trasferimento delle
funzioni  all'azienda  provinciale  per  i  servizi sanitari ai sensi
dell'articolo 55, comma 1, lettera  c),  della  legge  provinciale  1
aprile  1993,  n.  10, continuano ad applicarsi le disposizioni della
legge provinciale 16 gennaio 1982, n.  2  concernente  "Finanziamento
del  servizio  sanitario  provinciale"  e  successive  modificazioni,
avendo  riguardo,  per   quanto   attiene   alla   determinazione   e
ripartizione  della spesa di cui all'articolo 11 della medesima legge
provinciale 16 gennaio 1982, n.  2,  agli  obiettivi  ed  ai  criteri
stabiliti  dal piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1
della presente legge.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 6 dicembre 1993
 
                  L'Assessore sostituto del Presidente della Giunta
                                    provinciale:
                                      MICHELI
 
Visto: p. il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:
   COMPER.
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  (Omissis).