Art. 4. Norma transitoria 1. Fino alla data dalla quale avra' effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente "Finanziamento del servizio sanitario provinciale" e successive modificazioni, avendo riguardo, per quanto attiene alla determinazione e ripartizione della spesa di cui all'articolo 11 della medesima legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, agli obiettivi ed ai criteri stabiliti dal piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1 della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 6 dicembre 1993 L'Assessore sostituto del Presidente della Giunta provinciale: MICHELI Visto: p. il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: COMPER. ---------- (Omissis).