Art. 4.
               Insediamento e durata della commissione
 
   1. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura
e  comunque  sino  all'insediamento  della nuova commissione che deve
avvenire entro sei mesi dall'inizio della legislatura.
   2.  La  commissione  e'  insediata  dal  Presidente  della  Giunta
provinciale.