Art. 4. Personale assistente educatore dei comprensori 1. Nel riparto del fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori di cui agli articoli 2 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 e 98 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e' assicurata una somma pari ai prevedibili oneri per stipendi, competenze fisse ed accessorie ed oneri riflessi del personale assistente educatore dipendente dai comprensori. 2. Per la copertura di posti di assistente educatore resisi vacanti e non soppressi i comprensori, in relazione alle esigenze del proprio territorio, prima di procedere all'emanazione del bando di pubblico concorso, determinano se il rapporto di impiego relativo ai posti medesimi e' a tempo determinato a ventiquattro o trenta ore o a tempo pieno e consentono conseguentemente, secondo la regolamentazione vigente, il preventivo esercizio di opzione al personale assistente educatore di ruolo in servizio.