Art. 4.
           Personale assistente educatore dei comprensori
 
   1. Nel riparto del fondo per il finanziamento delle spese correnti
dei  comprensori  di  cui  agli articoli 2 della legge provinciale 31
gennaio 1977, n. 7 e 98 della legge provinciale 10 aprile 1980, n.  8
e'  assicurata  una  somma  pari  ai  prevedibili oneri per stipendi,
competenze fisse  ed  accessorie  ed  oneri  riflessi  del  personale
assistente educatore dipendente dai comprensori.
   2.  Per  la  copertura  di  posti  di  assistente educatore resisi
vacanti e non soppressi i comprensori, in relazione alle esigenze del
proprio territorio, prima di procedere all'emanazione  del  bando  di
pubblico  concorso, determinano se il rapporto di impiego relativo ai
posti medesimi e' a tempo determinato a ventiquattro o trenta ore o a
tempo   pieno   e    consentono    conseguentemente,    secondo    la
regolamentazione  vigente,  il  preventivo  esercizio  di  opzione al
personale assistente educatore di ruolo in servizio.