Art. 4.
                          Norme transitorie
 
   1.  Limitatamente  all'esercizio 1994 i termini di cui all'art. 2,
comma 4, e all'art. 3, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:
     a) le proposte per  la  concessione  dei  finanziamenti  di  cui
all'art.  2,  comma  1,  sono  sottoposte alla giunta regionale entro
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
     b)  le  istanze  per  l'ottenimento  dei  finanziamenti  di  cui
all'art.  2,  comma  2,  sono  inoltrate all'ufficio regionale per il
turismo e lo sport entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della
presente legge e le relative proposte di concessione di finanziamento
sono  sottoposte  alla  giunta regionale entro trenta giorni dal loro
pervenimento presso l'ufficio stesso;
     c) i programmi di attivita' di cui all'art. 3, comma 1,  nonche'
le  eventuali  istanze  di  cui  all'art. 3, comma 3, sono presentati
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e le
relative proposte di concessione  di  finanziamento  sono  sottoposte
alla  giunta  regionale  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della legge stessa.
   2. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge  sono
ritenute   ammissibili   le   richieste   di  finanziamento  inerenti
l'acquisto di mobili e attrezzature da parte della associazioni  pro-
loco,  che  siano pervenute all'ufficio regionale per il turismo e lo
sport in data successiva al 31 agosto 1993.
   3. I finanziamenti  di  cui  al  comma  2  sono  concessi  con  le
modalita'  di  cui al comma 1, lettera c), e a valere sulla quota del
fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco per  il  1994,
di cui all'art. 3, comma 3.