Art. 4. Norme transitorie 1. Limitatamente all'esercizio 1994 i termini di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 3, comma 1, sono sostituiti dai seguenti: a) le proposte per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 1, sono sottoposte alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; b) le istanze per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, sono inoltrate all'ufficio regionale per il turismo e lo sport entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le relative proposte di concessione di finanziamento sono sottoposte alla giunta regionale entro trenta giorni dal loro pervenimento presso l'ufficio stesso; c) i programmi di attivita' di cui all'art. 3, comma 1, nonche' le eventuali istanze di cui all'art. 3, comma 3, sono presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative proposte di concessione di finanziamento sono sottoposte alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. 2. In sede di prima applicazione della presente legge sono ritenute ammissibili le richieste di finanziamento inerenti l'acquisto di mobili e attrezzature da parte della associazioni pro- loco, che siano pervenute all'ufficio regionale per il turismo e lo sport in data successiva al 31 agosto 1993. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi con le modalita' di cui al comma 1, lettera c), e a valere sulla quota del fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco per il 1994, di cui all'art. 3, comma 3.