Art. 4.
                       V o l o n t a r i a t o
 
   1. La regione, per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1,
puo'  stipulare  convenzioni  con  le  organizzazioni di volontariato
aventi i requisiti di cui all'art. 7 della legge 11 agosto  1991,  n.
266  ed in possesso di attitudine e capacita' operativa nella materia
antincendi boschivi (A.I.B.).
   2.  I collaboratori volontari sono assicurati contro gli infortuni
durante ogni fase della loro prestazione  mediante  assicurazioni  da
stipularsi  a  norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, applicativo della legge  11  agosto
1991,   n.   266.   Gli   oneri  sostenuti  dalle  organizzazioni  di
volontariato  antincendi  boschivi   relativi   alle   attivita'   di
formazione,  prevenzione,  avvistamento  e  pronto intervento, sono a
carico della regione che vi provvedera' con  le  modalita'  stabilite
con la convenzione di cui al comma 1.
   3.   La   regione,  tramite  convenzione  con  gli  enti  pubblici
interessati e limitatamente al territorio di  loro  competenza,  puo'
avvalersi,  per i compiti di avvistamento, segnalazione, sorveglianza
e,  all'occorrenza,  estinzione,  dell'opera  dei  guardiaparco,  del
personale di consorzi forestali e delle guardie ecologiche.