Art. 4. Commissione consultiva regionale 1. E' istituita, con sede presso l'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, la commissione consultiva per i servizi pubblici non di linea, che esprime parere in merito alla delimitazione territoriale e al numero massimo di licenze e/o autorizzazioni da rilasciare in ogni area. 2. La commissione inoltre esamina i regolamenti degli enti locali esprimendo parere in ordine alla conformita' degli stessi con la legge 21/1992 e con la presente legge regionale. Il parere e' trasmesso all'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti. 3. La commissione e' composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto: a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a vice dirigente, del Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, che la presiede; b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a vice dirigente, del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato; c) un rappresentante della Motorizzazione civile; d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia; e) un rappresentante dell'Associazione dei Presidenti delle Comunita' montane; f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di categoria del settore e delle associazioni degli utenti, ufficialmente costituiti e maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. Ogni ente e/o organizzazione e' tenuto a designare, oltre al membro effettivo, anche il membro supplente. 5. La commissione dura in carica per cinque anni, a decorrere dalla data della sua nomina, da effettuarsi con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti. 6. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti. 7. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. 8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; a parita' di voti, prevale i1 voto del presidente. 9. In sede di rinnovo della commissione, le designazioni dei relativi componenti dovranno essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza. 10. Ai componenti della commissione non dipendenti dall'Amministrazione regionale e' corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza, a titolo di compenso onnicomprensivo, di lire 150.000.