Art. 4.
                  Commissione consultiva regionale
 
   1.   E'   istituita,   con  sede  presso  l'Assessorato  regionale
dell'ambiente, territorio e trasporti, la commissione consultiva  per
i  servizi  pubblici  non di linea, che esprime parere in merito alla
delimitazione  territoriale  e  al  numero  massimo  di  licenze  e/o
autorizzazioni da rilasciare in ogni area.
   2.  La commissione inoltre esamina i regolamenti degli enti locali
esprimendo parere in ordine alla  conformita'  degli  stessi  con  la
legge  21/1992  e  con  la  presente  legge  regionale.  Il parere e'
trasmesso  all'Assessore   regionale   all'ambiente,   territorio   e
trasporti.
   3.  La  commissione  e' composta dai seguenti membri effettivi con
diritto di voto:
     a)  un  rappresentante,  con  qualifica  non  inferiore  a  vice
dirigente,   del   Servizio   della   comunicazione    e    trasporti
dell'Assessorato   dell'ambiente,  territorio  e  trasporti,  che  la
presiede;
     b)  un  rappresentante,  con  qualifica  non  inferiore  a  vice
dirigente, del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento
dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato;
     c) un rappresentante della Motorizzazione civile;
     d)  un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  dei Comuni
d'Italia;
     e) un  rappresentante  dell'Associazione  dei  Presidenti  delle
Comunita' montane;
     f)   un   rappresentante  per  ognuna  delle  organizzazioni  di
categoria  del   settore   e   delle   associazioni   degli   utenti,
ufficialmente  costituiti  e  maggiormente  rappresentative a livello
nazionale.
   4. Ogni ente e/o organizzazione e' tenuto a  designare,  oltre  al
membro effettivo, anche il membro supplente.
   5.  La  commissione  dura  in  carica per cinque anni, a decorrere
dalla  data  della   sua   nomina,   da   effettuarsi   con   decreto
dell'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.
   6.  Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da
un  funzionario  del  Servizio  della   comunicazione   e   trasporti
dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.
   7.  Per  la validita' delle sedute della commissione e' necessaria
la maggioranza assoluta dei componenti.
   8. Le deliberazioni sono assunte  a  maggioranza  dei  votanti;  a
parita' di voti, prevale i1 voto del presidente.
   9.  In  sede  di  rinnovo  della  commissione, le designazioni dei
relativi componenti dovranno essere effettuate almeno tre mesi  prima
della scadenza.
   10.    Ai    componenti    della    commissione   non   dipendenti
dall'Amministrazione regionale e' corrisposto, per ogni  giornata  di
seduta, un gettone di presenza, a titolo di compenso onnicomprensivo,
di lire 150.000.