Art. 4. Commissione comunale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' costituita presso il Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, una Commissione consultiva per il preventivo parere sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 3 e/o attribuite ai sensi della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21. 2. Alla composizione della Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle modalita di funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta comunale. In ogni caso la Commissione dovra' prevedere la presenza di almeno un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovetture e di almeno un rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti, se presenti sul territorio comunale e/o regionale. 3. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.