Art. 4.
                        Commissione comunale
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  e' costituita presso il Comune, ai sensi del comma 4 dell'art.
4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, una Commissione consultiva  per
il  preventivo  parere  sui  provvedimenti  connessi all'espletamento
delle funzioni amministrative delegate ai sensi del  precedente  art.
3 e/o attribuite ai sensi della legge quadro 15 gennaio 1992, n.  21.
  2.  Alla  composizione della Commissione consultiva comunale e alla
individuazione  delle  modalita  di  funzionamento  si  provvede  con
deliberazione  della  Giunta  comunale.  In  ogni caso la Commissione
dovra' prevedere la presenza di almeno  un  rappresentante  designato
congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi
e  nel  settore  noleggio con conducente e autovetture e di almeno un
rappresentante designato  congiuntamente  dalle  locali  associazioni
degli utenti, se presenti sul territorio comunale e/o regionale.
  3. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina
della nuova Commissione.