Art. 4.
                Inserimento di comma all'articolo 11
 
  1.  Dopo  il  sesto comma dell'articolo 11 della legge regionale n.
35/1982 e' inserito il seguente:
   "Il costo di emissione della tessera  di  riconoscimento,  di  cui
alla  lettera  a)  dell'articolo 9, e di eventuali tessere necessarie
alla fruizione di  tariffe  preferenziali,  puo'  essere  determinato
dalle  aziende  nella  misura  massima dell'importo di venti corse di
tariffa ordinaria, come definita al primo comma, da corrispondere con
modalita' stabilite dalle aziende stesse".