Art. 4. Inserimento di comma all'articolo 11 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 e' inserito il seguente: "Il costo di emissione della tessera di riconoscimento, di cui alla lettera a) dell'articolo 9, e di eventuali tessere necessarie alla fruizione di tariffe preferenziali, puo' essere determinato dalle aziende nella misura massima dell'importo di venti corse di tariffa ordinaria, come definita al primo comma, da corrispondere con modalita' stabilite dalle aziende stesse".