Art. 4. Interpretazione autentica in materia di permessi retribuiti 1. Le disposizioni della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 concernenti il diritto ad usufruire di permessi retribuiti sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati per la partecipazione alle riunioni degli organi degli enti nei quali sono stati eletti, incluse le commissioni consiliari espressamente previste dalla legge e quelle formalmente istituite in forza dell'autonomia dell'ente locale.