Art. 4.
     Interpretazione autentica in materia di permessi retribuiti
 
  1.  Le  disposizioni  della  legge  regionale 24 giugno 1986, n. 31
concernenti il diritto  ad  usufruire  di  permessi  retribuiti  sono
applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati per la
partecipazione  alle  riunioni degli organi degli enti nei quali sono
stati  eletti,  incluse  le  commissioni   consiliari   espressamente
previste   dalla  legge  e  quelle  formalmente  istituite  in  forza
dell'autonomia dell'ente locale.