Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Il  fondo  straordinario,  quantificato  nell'importo  di  lire
settecentomilioni, e' determinato nel 50% dell'importo  previsto  per
la  Regione  Molise  ed  alla  stessa  comunicato dal Ministero delle
Risorse Agricole Alimentari  e  Forestali  per  l'anno  precedente  a
quello di accesso al fondo stesso.
  2. Annualmente la Regione Molise, in sede di stesura delle leggi di
bilancio,  verifica  la  determinazione  della  capacita'  del  fondo
straordinario in relazione a quanto indicato al comma 1 del  presente
articolo.
  3.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fara' fronte con il fondo perequativo assegnato alla  Regione  Molise
mediante  istituzione, con legge di bilancio, di apposito capitolo di
spesa  per   l'esercizio   1997,   dell'importo   di   L.700.000.000,
denominato:    "Fondo  Straordinario  per il finanziamento temporaneo
delle attivita' di tenuta dei libri genealogici ed effettuazione  dei
controlli  funzionali  demandate  alle associazioni provinciali degli
allevatori".
  4. Per la necessita' degli esercizi futuri, di cui al comma  2  del
presente articolo, con la stessa legge approvativa dei bilanci, sara'
determinato  in  concreto  l'ammontare della spesa annuale da porsi a
carico della Regione.