Art. 4. Idoneita' all'esercizio dell'attivita' agrituristica 1. Possono svolgere attivita' agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. singoli ed associati, che svolgono attivita' agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda. 2. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarita' dell'azienda medesima. 3. L'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. e' svolto dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura competente per territorio, il quale rilascia apposita certificazione. 4. Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei familiari di cui all'articolo 230-bis del c.c., ancorche' conviventi e di propri dipendenti. 5. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9 e' richiesta l'iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato dalle associazioni agrituristiche operanti su base provinciale. 6. Per l'iscrizione al corso formativo per operatori agrituristici e' necessario possedere i requisiti di cui al comma 1. 7. I corsi sono finanziati dalla Giunta regionale e devono prevedere lezioni teorico-pratiche nel le seguenti materie: a) legislazione agrituristica; b) organizzazione e gestione aziendale; c) obblighi tributari; d) normativa igienico-sanitaria; e) trasformazione dei prodotti; f) gestione della recettivita'. 8. Per gli operatori agrituristici gia' iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non e' richiesta la frequenza del corso formativo di cui al comma 5. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti interessati devono presentare un attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica provinciale.