Art. 4. Prelievo 1. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo di selvaggina appartenente alle specie di cui e' autorizzata l'immissione, e' consentito al titolare della concessione e ai soggetti da lui autorizzati. Il titolare ha l'obbligo di accertarsi che le persone da lui autorizzate siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti e che siano abilitate alla caccia di selezione, ove prevista. 2. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni al prelievo devono essere integralmente utilizzati per la gestione dell'azienda, e per i relativi investimenti. 3. Il prelievo di selvaggina nelle aziende faunistico-venatorie, e' autorizzato dall'Amministrazione provinciale competente sulla base dei piani di abbattimento e di assestamento che il titolare della concessione presenta entro il 30 giugno per gli ungulati ed entro il 31 luglio per la selvaggina minore. Dai piani devono comunque risultare: a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente; b) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione. c) le eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 4. Il Piano deve essere rapportato alla densita' delle singole specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso. 5. L'amministrazione provinciale, comunica ogni anno al titolare della concessione entro il 31 luglio per gli ungulati ed il 31 agosto per la selvaggina minore, il numero massimo dei soggetti autorizzati al prelievo, il prelievo autorizzato, le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione entro i suddetti termini, i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale. 6. Il piano di abbattimento deve tener conto prioritariamente, individuandoli ove possibile, di capi malati nonche' di quelli vecchi per ogni specie immessa. Il totale dei capi oggetto di prelievo non puo' superare in ogni caso il 60 per cento dei capi stimati dal piano, ivi comprese le nuove immissioni. 7. Per la valutazione sulla consistenza faunistica, anche ai fini del prelievo, l'Amministrazione provinciale competente puo' effettuare accertamenti in qualsiasi momento. 8. Il prelievo di selvaggina e' consentito nei tempi e con le modalita' previsti dal calendario venatorio, con il rispetto del silenzio venatorio, fino al raggiungimento del contingente previsto dal piano di abbattimento. 9. L'Amministrazione provinciale competente puo' autorizzare, al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata al ripopolamento. 10. Nelle aziende faunistico-venatorie, la caccia alla specie colombaccio e' consentita solo da appostamento. Tali appostamenti, consentiti in numero non superiore ad uno ogni 200 ettari, sono soggetti alla disciplina regionale vigente. 11. Il prelievo di capi appartenenti ad altre specie migratrici, che non puo' avvenire in contrasto con quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, si svolge nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 36, comma 2 della legge regionale n. 29/1994. 12. Il prelievo avvenuto nelle aziende faunistico-venatorie deve risultare da apposita ricevuta, rilasciata in copia a colui che lo ha effettuato dal titolare della concessione che ne conserva l'originale. Nella ricevuta sono annotati specie e numero dei capi abbattuti, nonche' nominativo e numero di licenza di caccia delle persone autorizzate. 13. Le catture di cui al comma 9, finalizzate al ripopolamento, devono risultare da apposite ricevute, rilasciate dal titolare, recanti l'annotazione del destinatario e delle persone autorizzate al trasporto.