Art. 4.
                              Prelievo
 
1.  Nelle  aziende  faunistico  venatorie,  il prelievo di selvaggina
appartenente alle specie  di  cui  e'  autorizzata  l'immissione,  e'
consentito  al  titolare  della  concessione  e  ai  soggetti  da lui
autorizzati. Il titolare ha l'obbligo di accertarsi che le persone da
lui  autorizzate  siano  munite  dei   documenti   prescritti   dalle
disposizioni  vigenti e che siano abilitate alla caccia di selezione,
ove prevista.
  2. I  proventi  derivanti  dal  rilascio  delle  autorizzazioni  al
prelievo  devono  essere  integralmente  utilizzati  per  la gestione
dell'azienda, e per i relativi investimenti.
  3. Il prelievo di selvaggina nelle aziende faunistico-venatorie, e'
autorizzato dall'Amministrazione provinciale  competente  sulla  base
dei  piani  di  abbattimento  e di assestamento che il titolare della
concessione presenta entro il 30 giugno per gli ungulati ed entro  il
31  luglio  per  la  selvaggina  minore.  Dai  piani  devono comunque
risultare:
   a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione
venatoria precedente;
   b) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione
di riproduzione.
   c) le eventuali immissioni di selvaggina effettuate  e  risultanti
da  appositi  verbali  redatti  dagli  organi  di  vigilanza ai sensi
dell'articolo 3, comma 2.
  4. Il Piano deve essere  rapportato  alla  densita'  delle  singole
specie  e  all'andamento  del  relativo ciclo riproduttivo e non deve
compromettere il potenziale riproduttivo  della  popolazione  oggetto
del prelievo stesso.
  5.  L'amministrazione  provinciale,  comunica ogni anno al titolare
della concessione entro il 31 luglio per gli ungulati ed il 31 agosto
per la selvaggina minore, il numero massimo dei soggetti  autorizzati
al  prelievo, il prelievo autorizzato, le eventuali osservazioni e la
data di inizio del prelievo. In mancanza  di  comunicazione  entro  i
suddetti  termini, i piani si intendono operativi a tutti gli effetti
e l'inizio del prelievo si intende  autorizzato  sin  dalla  data  di
apertura  della  stagione venatoria prevista dal calendario venatorio
regionale.
  6. Il piano di  abbattimento  deve  tener  conto  prioritariamente,
individuandoli ove possibile, di capi malati nonche' di quelli vecchi
per  ogni  specie immessa. Il totale dei capi oggetto di prelievo non
puo' superare in ogni caso il 60  per  cento  dei  capi  stimati  dal
piano, ivi comprese le nuove immissioni.
  7.  Per  la valutazione sulla consistenza faunistica, anche ai fini
del   prelievo,   l'Amministrazione   provinciale   competente   puo'
effettuare accertamenti in qualsiasi momento.
  8.  Il  prelievo  di  selvaggina  e'  consentito nei tempi e con le
modalita' previsti dal calendario  venatorio,  con  il  rispetto  del
silenzio  venatorio,  fino al raggiungimento del contingente previsto
dal piano di abbattimento.
  9. L'Amministrazione provinciale competente puo' autorizzare, al di
fuori  di  tali  periodi,  catture   di   selvaggina   destinata   al
ripopolamento.
  10.  Nelle  aziende  faunistico-venatorie,  la  caccia  alla specie
colombaccio e' consentita solo da  appostamento.  Tali  appostamenti,
consentiti  in  numero  non  superiore  ad  uno ogni 200 ettari, sono
soggetti alla disciplina regionale vigente.
  11.  Il  prelievo  di capi appartenenti ad altre specie migratrici,
che non puo' avvenire in contrasto con quanto previsto dai precedenti
articoli  1  e  2,  si  svolge  nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti
dall'articolo 36, comma 2 della legge regionale n. 29/1994.
  12.  Il  prelievo  avvenuto nelle aziende faunistico-venatorie deve
risultare da apposita ricevuta, rilasciata in copia a colui che lo ha
effettuato  dal  titolare   della   concessione   che   ne   conserva
l'originale.    Nella ricevuta sono annotati specie e numero dei capi
abbattuti, nonche' nominativo e numero di  licenza  di  caccia  delle
persone autorizzate.
  13.  Le  catture  di  cui al comma 9, finalizzate al ripopolamento,
devono risultare  da  apposite  ricevute,  rilasciate  dal  titolare,
recanti l'annotazione del destinatario e delle persone autorizzate al
trasporto.