Art. 4.
              Funzioni di competenza degli enti locali
 
  1.  Gli  enti  locali provvedono in modo uniforme alla gestione dei
servizi nei seguenti settori:
   a) assistenza agli anziani;
   b) asili nido e servizi alternativi;
   c)  assistenza  domiciliare   integrata   rivolta   a   tutta   la
popolazione.
  2. Gli enti locali esercitano le loro funzioni in modo coordinato e
integrato  con  la Regione e l'USL; a tal fine si procede mediante la
stipula di accordi di programma.
  3.  Le  prestazioni  mediche,  infermieristiche  e   riabilitative,
nonche' le fomiture farmaceutiche e parafarmaceutiche, presso la rete
dei  servizi socio-sanitari integrati gestiti dagli enti locali, sono
assicurate dall'USL.
  4. Il personale gia' appartenente al ruolo  speciale  di  cui  alla
legge  regionale  5  aprile  1990, n. 12 (Testo unificato delle norme
regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle  persone
anziane  ed  inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n.
93), e' trasferito agli enti locali  o  loro  consorzi  ai  quali  e'
assicurata dalla Regione la totale copertura dei relativi costi.
  5.  Gli  infermieri  professionali  titolari  di  un posto di ruolo
presso il Comune di Aosta  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  sono  trasferiti,  con  la  qualifica  di  operatore
professionale collaboratore, all'USL, conservando interamente ai fini
retributivi e previdenziali, in analogia a quanto previsto  dall'art.
24  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761 (Stato giuridico del personale delle  unita'  sanitarie  locali),
l'anzianita' maturata nel ruolo.