Art. 4. Funzioni di competenza degli enti locali 1. Gli enti locali provvedono in modo uniforme alla gestione dei servizi nei seguenti settori: a) assistenza agli anziani; b) asili nido e servizi alternativi; c) assistenza domiciliare integrata rivolta a tutta la popolazione. 2. Gli enti locali esercitano le loro funzioni in modo coordinato e integrato con la Regione e l'USL; a tal fine si procede mediante la stipula di accordi di programma. 3. Le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, nonche' le fomiture farmaceutiche e parafarmaceutiche, presso la rete dei servizi socio-sanitari integrati gestiti dagli enti locali, sono assicurate dall'USL. 4. Il personale gia' appartenente al ruolo speciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93), e' trasferito agli enti locali o loro consorzi ai quali e' assicurata dalla Regione la totale copertura dei relativi costi. 5. Gli infermieri professionali titolari di un posto di ruolo presso il Comune di Aosta alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, con la qualifica di operatore professionale collaboratore, all'USL, conservando interamente ai fini retributivi e previdenziali, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), l'anzianita' maturata nel ruolo.