Art. 4. Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila), e' aggiunto il seguente: "1-bis. In caso di mancato accordo con la societa' di cui all'art. 1, la Regione individua il soggetto a cui affidare la gestione con una procedura di gara fra imprese o enti titolari di concessioni di servizio di trasporto pubblico o gestori di impianti di risalita."