Art. 4.
      Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5
 
  1.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio
1995, n. 5 (Gestione della telecabina  Aosta-Pila),  e'  aggiunto  il
seguente:
  "1-bis.  In caso di mancato accordo con la societa' di cui all'art.
1, la Regione individua il soggetto a cui affidare  la  gestione  con
una  procedura  di gara fra imprese o enti titolari di concessioni di
servizio di trasporto pubblico o gestori di impianti di risalita."