Art. 4. Contributi per la realizzazione di percorsi didattici 1. Nell'ambito degli interventi straordinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative di archeologia industriale. 2. Le domande di contributo vanno presentate con le modalita' stabilite dall'articolo 8, comma 4.