Art. 4.
                         Organi dei consorzi
 
  1. Gli organi dei consorzi sono:
   a) l'assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della
Giunta  regionale  e  composta  da  un  rappresentante  designato  da
ciascuno degli enti partecipanti;
   b)  il  consiglio  di  amministrazione,  nominato dall'assemblea e
composto da un minimo  di  cinque  a  un  massimo  di  sette  membri,
compreso  il  Presidente,  scelti  tra soggetti muniti di documentata
capacita' manageriale, anche al di fuori dei componenti  l'assemblea.
Un  membro  e' designato dal Consiglio regionale, uno dalle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli altri, in modo
equilibrato dagli enti partecipanti;
   c)  il  presidente,  nominato  dall'assemblea   generale   tra   i
componenti il consiglio di amministrazione;
   d)  il  collegio  sindacale,  nominato  dall'assemblea  generale e
composto da tre membri, compreso il presidente del collegio che viene
designato dal Consiglio regionale, scelti tra  soggetti  iscritti  al
registro dei revisori contabili.
  2.   Qualora   gli   enti   tenuti  alla  designazione  dei  propri
rappresentanti in seno all'assemblea generale  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  non  provvedano,  l'assemblea  si  intende  validamente
costituita se risulta designata almeno la meta'  piu'  uno  dei  suoi
componenti.
  3.  Gli  organi  dei  consorzi  durano  in  carica  tre anni e sono
rinnovati entro quarantacinque giorni dalla scadenza, secondo  quanto
previsto  dal  decreto  legge  16  marzo 1994, n. 293, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.