Art. 4. Organi dei consorzi 1. Gli organi dei consorzi sono: a) l'assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti; b) il consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, compreso il Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacita' manageriale, anche al di fuori dei componenti l'assemblea. Un membro e' designato dal Consiglio regionale, uno dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli altri, in modo equilibrato dagli enti partecipanti; c) il presidente, nominato dall'assemblea generale tra i componenti il consiglio di amministrazione; d) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea generale e composto da tre membri, compreso il presidente del collegio che viene designato dal Consiglio regionale, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri rappresentanti in seno all'assemblea generale di cui al comma 1, lettera a), non provvedano, l'assemblea si intende validamente costituita se risulta designata almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. 3. Gli organi dei consorzi durano in carica tre anni e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla scadenza, secondo quanto previsto dal decreto legge 16 marzo 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.