Art. 4. Attestazione di handicap 1. L'individuazione del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l'esercizio del diritto allo studio, all'istruzione e all'integrazione scolastica e' effettuata da operatori in servizio presso la USL di residenza dell'alunno, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di handicap) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994. 2. Gli operatori della USL competente per territorio provvedono, altresi', a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico-funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano educativo individualizzato. 3. Alla definizione del piano educativo individualizzato annuale provvedono, congiuntamente, nelle forme stabilite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 di cui al precedente comma 1, gli operatori sanitari individuati dalla USL e il personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potesta' parentale dell'alunno. Capo Il Attivita' di cura e riabilitazione