Art. 4.
                  Attivita' didattiche e culturali
 
  1  Per  accedere  ai  contributi  regionali,  i  soggetti  di   cui
all'articolo  1 devono articolare le proprie attivita' in un adeguato
ciclo di lezioni con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere  c)
ed e).
  2.  Il  personale docente deve possedere il diploma di laurea o una
esperienza specialistica nella disciplina  attinente  agli  argomenti
del corso.
  3.  Al  termine  dei  corsi  puo' essere rilasciato un attestato di
frequenza che, in ogni caso, non avra' valore legale.