Art. 4. Norma finanziaria 1. Al maggior onere di lire 280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1997, da iscriversi al capitolo n. 30 deI bilancio regionale per competenza e per cassa, si fa fronte mediante corrispondente aumento, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8220 "Restituzione dell'avanzo di amministrazione della gestione autonoma del Consiglio" dell'entrata dello stesso bilancio in conseguenza degli effettivi importi gia' accertati a chiusura della medesima. 2. Per gli oneri successivi al 1997 si provvedera' con legge di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 5 agosto 1997 GALAN