Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
  1. Al maggior onere di lire 280 milioni derivante dall'applicazione
della  presente  legge  per l'anno 1997, da iscriversi al capitolo n.
30 deI bilancio regionale per competenza e per cassa,  si  fa  fronte
mediante  corrispondente  aumento,  per competenza e per cassa, dello
stanziamento  iscritto  al capitolo n. 8220 "Restituzione dell'avanzo
di   amministrazione   della   gestione   autonoma   del   Consiglio"
dell'entrata  dello  stesso  bilancio  in conseguenza degli effettivi
importi gia' accertati a chiusura della medesima.
  2. Per gli oneri successivi al 1997 si  provvedera'  con  legge  di
bilancio.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 5 agosto 1997
                                GALAN