Art. 4.
                    Gestione sanitaria dei canili
 
  1.  L'attivita'  del  canile  sanitario  consiste nell'espletamento
delle operazioni legate alla sanita':
   a) le operazioni  di  disinfezione,  disinfestazione,  trattamento
farmacologico   routinario  profilattico  delle  principali  malattie
infettive ed infestive;
   b)  interventi  straordinari  nei  confronti   di   soggetti   che
abbisognano  di  cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve
essere almeno garantito il pronto soccorso,  attrezzando  un  vero  e
proprio   ambulatorio   veterinario   dotato   della   strumentazione
necessaria nelle operazioni citate  nella  legge,  approvvigionandolo
periodicamente  di  tutto  il  necessario  materiale d'uso. Lo stesso
ambulatorio   puo'   essere   utilizzato   per   le   operazioni   di
sterilizzazione.
  2.  Per l'attivita' routinaria e' sufficiente un veterinario fino a
250 posti cane, ma  il  parametro  deve  essere  raddoppiato  per  le
attivita' straordinarie e le sterilizzazioni.
  3. E' prevista la collaborazione di un ausiliario veterinario.
  4.  In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio deve
essere  curato  dai  medici  veterinari  delle  ASL.  Sia  il  canile
sanitario  che  il canile rifugio devono tenere registri di entrata e
uscita di ogni cane e gatto con relativa foto  e,  per  i  cani,  del
numero di codice.
  5.  Il  reparto  isolamento  deve  sorgere in una zona separata e a
distanza dai box di ricovero normale.
  6. La struttura del reparto  deve  garantire  un  reale  isolamento
degli  animali,  sia  rispetto ai box contigui che agli operatori. Le
dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e
locali, con la possibilita'  di  poter  agevolmente  e  senza  rischi
procedere alla osservazione degli animali.
  7.  L'alimentazione  deve  poter  avvenire dall'esterno e l'animale
deve essere isolato durante le operazioni di pulizia.
  8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere  conto  della
esigenza  di  procedere  a  drastiche  disinfezioni e lavaggi su ogni
superficie.   Tutta   l'attrezzatura   deve   essere    lavabile    e
disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi.
  9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con
gli altri box.
  10.  La  capienza  ipotizzabile  e' di 10 cani, 10 gatti e un altro
animale.
  11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti:
   a) cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole;
   b) cani in normali condizioni di ricovero;
   c) cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie
(periodo postoperatorio, cagne gravide ecc.).
  12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve  inoltre
essere  previsto  un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori,
il magazzino.
  13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c).
  14. Le unita' di ricovero sono costituite da una parte coperta e da
un parchetto esterno.
  15. La parte coperta e' suddivisa  in  due  ambienti  con  adeguate
chiusure  comandabili  dall'esterno, per isolare l'animale durante le
operazioni di pulizia a tutela dell'incolumita' del personale.
  16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m 2 per m 1 e di altezza
m 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non
deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di
abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio
inox, caricabili dall'esterno.
  17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m 2 per m 2, e' protetto
da una tettoia, separato dalle altre  unita'  contigue  da  pareti  a
tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox.
  18.  Gli  scarichi  delle  acque nere devono confluire direttamente
nell'impianto fognario ed essere realizzati in modo  da  non  causare
dispersioni  all'esterno  e  ristagni  o  in alternativa in una fossa
settica, con obbligo di svuotamento, tramite  apparato  di  spurgo  a
garanzia ecologica.