Art. 4. Gestione sanitaria dei canili 1. L'attivita' del canile sanitario consiste nell'espletamento delle operazioni legate alla sanita': a) le operazioni di disinfezione, disinfestazione, trattamento farmacologico routinario profilattico delle principali malattie infettive ed infestive; b) interventi straordinari nei confronti di soggetti che abbisognano di cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve essere almeno garantito il pronto soccorso, attrezzando un vero e proprio ambulatorio veterinario dotato della strumentazione necessaria nelle operazioni citate nella legge, approvvigionandolo periodicamente di tutto il necessario materiale d'uso. Lo stesso ambulatorio puo' essere utilizzato per le operazioni di sterilizzazione. 2. Per l'attivita' routinaria e' sufficiente un veterinario fino a 250 posti cane, ma il parametro deve essere raddoppiato per le attivita' straordinarie e le sterilizzazioni. 3. E' prevista la collaborazione di un ausiliario veterinario. 4. In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio deve essere curato dai medici veterinari delle ASL. Sia il canile sanitario che il canile rifugio devono tenere registri di entrata e uscita di ogni cane e gatto con relativa foto e, per i cani, del numero di codice. 5. Il reparto isolamento deve sorgere in una zona separata e a distanza dai box di ricovero normale. 6. La struttura del reparto deve garantire un reale isolamento degli animali, sia rispetto ai box contigui che agli operatori. Le dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e locali, con la possibilita' di poter agevolmente e senza rischi procedere alla osservazione degli animali. 7. L'alimentazione deve poter avvenire dall'esterno e l'animale deve essere isolato durante le operazioni di pulizia. 8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere conto della esigenza di procedere a drastiche disinfezioni e lavaggi su ogni superficie. Tutta l'attrezzatura deve essere lavabile e disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi. 9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con gli altri box. 10. La capienza ipotizzabile e' di 10 cani, 10 gatti e un altro animale. 11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti: a) cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole; b) cani in normali condizioni di ricovero; c) cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie (periodo postoperatorio, cagne gravide ecc.). 12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve inoltre essere previsto un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori, il magazzino. 13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c). 14. Le unita' di ricovero sono costituite da una parte coperta e da un parchetto esterno. 15. La parte coperta e' suddivisa in due ambienti con adeguate chiusure comandabili dall'esterno, per isolare l'animale durante le operazioni di pulizia a tutela dell'incolumita' del personale. 16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m 2 per m 1 e di altezza m 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio inox, caricabili dall'esterno. 17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m 2 per m 2, e' protetto da una tettoia, separato dalle altre unita' contigue da pareti a tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox. 18. Gli scarichi delle acque nere devono confluire direttamente nell'impianto fognario ed essere realizzati in modo da non causare dispersioni all'esterno e ristagni o in alternativa in una fossa settica, con obbligo di svuotamento, tramite apparato di spurgo a garanzia ecologica.