Art. 4. 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 28.750 milioni, di cui: lire 26.000 milioni per gli oneri conseguenti alla stipula dei contratti (capitolo 38377); lire 1.250 milioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche (capitolo 38376); lire 1.500 milioni per le spese di gestione connesse all'attivita' di catalogazione (capitolo 38378). 2. Per l'esercizio finanziario 1999 e' autorizzata la spesa di lire 14.250 milioni di cui: lire 12.850 milioni per la stipula dei contratti; lire 750 milioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche; lire 650 milioni per le spese di gestione connesse all'attivita' di catalogazione. 3. All'onere di lire 43.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 28.750 milioni gravanti nell'esercizio 1998 e per lire 14.250 milioni gravanti nell'esercizio 1999 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata per i medesimi esercizi dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).