Art. 4.
                  Disposizioni per le isole minori
    1. Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti
l'esecuzione  di  lavori  forestali  nei rispettivi territori, non si
applicano   le   disposizioni   di   cui  all'art. 53,  comma  4,  ed
all'art. 55, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.