Art. 4. Disposizioni per le isole minori 1. Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 53, comma 4, ed all'art. 55, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.