Art. 4. Posti disponibili 1. Per il trasferimento sono disponiblli: a) i posti dei dipendenti che non risultano essere in possesso dei requisiti d'accesso richiesti; b) i posti degli incaricati e dei supplenti annuali provvisti dei requisiti d'accesso prescritti che, avendo terminato un'attivita' educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno oppure nella stessa sede di servizio, non chiedono l'assegnazione del posto da loro occupato; c) altri posti a tempo indeterminato. 2. Gli incaricati annuali provvisti dei requisiti d'accesso richiesti possono perdere il loro posto per effetto di dipendenti di ruolo perdenti posto anche prima che abbiano terminato l'attivita' educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno, purche', sotto l'aspetto educativo, il servizio competente dia il suo assenso al trasferimento. La decisione del servizio competente e' definitiva.