Art. 4.
                          Posti disponibili
    1. Per il trasferimento sono disponiblli:
      a) i  posti dei dipendenti che non risultano essere in possesso
dei requisiti d'accesso richiesti;
      b) i  posti  degli incaricati e dei supplenti annuali provvisti
dei requisiti d'accesso prescritti che, avendo terminato un'attivita'
educativa  almeno  triennale  con  lo  stesso bambino o alunno oppure
nella  stessa sede di servizio, non chiedono l'assegnazione del posto
da loro occupato;
      c) altri posti a tempo indeterminato.
    2.  Gli  incaricati  annuali  provvisti  dei  requisiti d'accesso
richiesti  possono perdere il loro posto per effetto di dipendenti di
ruolo  perdenti  posto  anche prima che abbiano terminato l'attivita'
educativa  almeno  triennale con lo stesso bambino o alunno, purche',
sotto  l'aspetto educativo, il servizio competente dia il suo assenso
al trasferimento. La decisione del servizio competente e' definitiva.