Art. 4 Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio 1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2011 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2012, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata. 3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2002, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. 4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2011 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2010, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2012 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita' di appalto. 6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. 7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.