Art. 4 
 
Disposizioni in materia di residui attivi, passivi  e  perenti  e  di
                       equilibrio di bilancio 
 
  1. Le entrate accertate contabilmente  fino  all'esercizio  2011  a
fronte  delle  quali,  alla   chiusura   dell'esercizio   2012,   non
corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori  certi,
sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio
medesimo. 
  2.  Con  decreto  del  Ragioniere  generale   della   Regione,   su
indicazione   delle   competenti    amministrazioni,    si    procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai  sensi  del  comma  1.
Copia di detto decreto  e'  allegata  al  rendiconto  generale  della
Regione per l'esercizio finanziario 2012.  Qualora,  a  fronte  delle
somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si
provvede  al  loro  accertamento  all'atto  della   riscossione   con
imputazione al conto della  competenza  dei  pertinenti  capitoli  di
entrata. 
  3. Le  somme  eliminate  nei  precedenti  esercizi  per  perenzione
amministrativa  agli  effetti  amministrativi  relative  ad   impegni
assunti  fino  all'esercizio  finanziario  2002,  non  reiscritte  in
bilancio entro la  chiusura  dell'esercizio  finanziario  2012,  sono
eliminate dalle  scritture  contabili  della  Regione  dell'esercizio
medesimo.  Con  successivi  decreti  del  Ragioniere  generale  della
Regione si procede all'individuazione delle  somme  da  eliminare  ai
sensi del presente comma. Copia  di  detti  decreti  e'  allegata  al
rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. 
  4. Gli impegni di parte corrente  assunti  a  carico  del  bilancio
della Regione fino all'esercizio 2011  e  quelli  di  conto  capitale
assunti  fino  all'esercizio  2010,  per  i   quali   alla   chiusura
dell'esercizio 2012  non  corrispondano  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti, sono eliminati dalle scritture  contabili  della  Regione
dell'esercizio medesimo. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e  4  non  si  applicano  alle
spese  per  esecuzione  di  opere,  qualora  il  progetto  dell'opera
finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia'  adottato
le deliberazioni che indicono la gara,  stabilendo  le  modalita'  di
appalto. 
  6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su
indicazione   delle   competenti    amministrazioni,    si    procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai  sensi  del  comma  4.
Copia di detti decreti  e'  allegata  al  rendiconto  generale  della
Regione per l'esercizio finanziario 2012. 
  7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai  sensi  del  presente
articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e  sia  documentata
l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede  al  relativo
pagamento mediante iscrizione in bilancio delle  relative  somme,  da
effettuarsi con successivi  decreti  del  Ragioniere  generale  della
Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e  dell'art.  47  della
legge regionale 7 agosto  1997,  n.  30  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.