Art. 4 Tutela dei praticanti 1. La Regione riconosce l'esercizio dell'attivita' professionale svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'eta' e nei confronti delle diverse abilita' sia ai fini di socializzazione e di prevenzione. 2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico e' svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attivita' sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purche' in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. 3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso «Basic life support defibrillation» (BLSD) in corso di validita' da rinnovarsi ogni due anni.