Art. 4 
 
          Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari 
 
  1. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di
defibrillatori. 
  2. In caso di  impianti  gestiti  da  una  pluralita'  di  soggetti
gestori, l'obbligo di dotazione puo' essere assolto congiuntamente da
questi ultimi. 
  3. La dotazione di defibrillatori e' requisito per l'apertura degli
impianti. 
  4. L'uso dei defibrillatori e' affidato esclusivamente ad esecutori
BLS-D espressamente incaricati. 
  5. I  gestori  degli  impianti  hanno  l'obbligo  di  garantire  la
presenza di esecutori BLS-D  durante  lo  svolgimento  dell'attivita'
sportiva e motoria. 
  6. Se i gestori  assegnano  spazi,  all'interno  degli  impianti  a
societa', enti e associazioni sportive, l'obbligo  di  assicurare  la
presenza di esecutori BLS-D e' a carico di questi soggetti. 
  7.   I   gestori   trasmettono   alla   centrale   operativa    118
territorialmente competente le informazioni relative al possesso,  al
modello e all'ubicazione del defibrillatore, nonche'  l'elenco  degli
esecutori BLS-D  incaricati  all'interno  dell'impianto  dai  gestori
stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.