Art. 4 Conferenza per la difesa del suolo 1. E' istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni consultive in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza si esprime: a) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica; b) sullo statuto del consorzio di bonifica; c) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 79/2012; d) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonche' sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale; e) su ulteriori atti individuati dal Presidente della Giunta regionale. 2. I pareri della conferenza sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente. 3. La conferenza e' composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco della Citta' metropolitana di Firenze, o suo delegato, nonche' da sei sindaci dei comuni toscani nominati dal Consiglio delle autonomie locali di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). 4. I membri decadono con la cessazione, scadenza del loro mandato, nonche' in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica; in tal caso subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro della conferenza per il periodo restante. 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), la conferenza e' composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonche' dai componenti di cui al comma 3 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino idrografico interessato. 6. La conferenza e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui rispettivamente ai commi 4 e 5, e delibera a maggioranza dei presenti. 7. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorita' di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate. 8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio delle autonomie locali nomina i componenti di cui al comma 3 di propria competenza. Fino alla costituzione della conferenza di cui al presente articolo rimane in vigore la conferenza di cui all'art. 12-sexies della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), che esercita le funzioni di cui alla presente legge.