Art. 4 
 
                 Conferenza per la difesa del suolo 
 
  1. E' istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni
consultive in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare,
la conferenza si esprime: 
    a) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica; 
    b) sullo statuto del consorzio di bonifica; 
    c)  sulla  proposta  di  nuova  perimetrazione  dei   comprensori
interregionali di bonifica di cui all'art. 6 della legge regionale n.
79/2012; 
    d)  sulle  proposte  di  piano  di  bacino,  dei  relativi  piani
stralcio, nonche' sulle proposte di variante degli  stessi,  adottate
dalla Giunta regionale; 
    e) su ulteriori atti  individuati  dal  Presidente  della  Giunta
regionale. 
  2. I pareri della conferenza sono rilasciati  entro  quarantacinque
giorni dall'invio  della  documentazione.  Decorso  inutilmente  tale
termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente. 
  3. La conferenza e' composta dal Presidente della Giunta  regionale
o da un suo delegato, che  la  presiede,  dal  sindaco  della  Citta'
metropolitana di Firenze, o suo delegato, nonche' da sei sindaci  dei
comuni toscani nominati dal Consiglio delle autonomie locali  di  cui
due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della
legge regionale 27 dicembre 2011, n.  68  (Norme  sul  sistema  delle
autonomie locali). 
  4. I membri decadono con la cessazione, scadenza del loro  mandato,
nonche' in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica; in
tal caso subentra il nuovo sindaco  in  rappresentanza  del  medesimo
comune che resta in carica  quale  membro  della  conferenza  per  il
periodo restante. 
  5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), la
conferenza e' composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un
suo delegato, che la presiede, nonche' dai componenti di cui al comma
3 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino  idrografico
interessato. 
  6. La conferenza e' validamente costituita con  la  presenza  della
maggioranza dei componenti di cui rispettivamente ai commi 4 e  5,  e
delibera a maggioranza dei presenti. 
  7. Alla conferenza possono essere  invitati  a  partecipare,  senza
diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato,
le autorita' di bacino e ogni  altro  ente  pubblico  interessato  in
relazione alle materie trattate. 
  8. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge il Consiglio delle autonomie locali nomina i componenti di  cui
al comma 3  di  propria  competenza.  Fino  alla  costituzione  della
conferenza di cui al presente articolo rimane in vigore la conferenza
di cui all'art. 12-sexies della legge regionale 11 dicembre 1998,  n.
91 (Norme per la difesa del suolo), che esercita le funzioni  di  cui
alla presente legge.