Art. 4 
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7  (legge
  provinciale di contabilita'  1979),  e  dell'art.  18  della  legge
  provinciale 22 aprile 2014, n. 1. 
  1. Nel comma  3  dell'art.  9-quater  della  legge  provinciale  di
contabilita' 1979 le parole: «dall'1  luglio  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2018». 
  2.  Nel  comma  1  dell'art.  27-bis  della  legge  provinciale  di
contabilita'  1979,  dopo  le  parole:  «le  variazioni  di  bilancio
occorrenti» e' inserita la seguente: «anche». 
  3.  Nel  primo  comma  dell'art.  59  della  legge  provinciale  di
contabilita'  1979  le  parole:  «e  di  somme  dovute  a  titolo  di
espropriazione e di occupazione temporanea, secondo  quanto  previsto
dalla legge provinciale 19 febbraio 1993,  n.  6  (legge  provinciale
sugli espropri)» sono sostituite dalle seguenti: «e di somme dovute a
qualsiasi titolo in relazione a procedimenti di espropriazione  o  di
occupazione  temporanea,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
provinciale». 
  4. Dopo l'art. 81-ter della legge provinciale di contabilita'  1979
e' inserito il seguente: 
  «Art. 81-quater. (Acquisizione al  bilancio  provinciale  di  somme
depositate presso il tesoriere provinciale per le  indennita'  dovute
ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31
(Riordinamento della disciplina in materia di  edilizia  abitativa  e
norme  sull'espropriazione  per   pubblica   utilita').   -   1.   In
applicazione delle disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio  contenute  nel  decreto
legislativo n. 118 del 2011, le somme depositate presso la  tesoreria
provinciale ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale n.  31  del
1972 e non ancora corrisposte alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  articolo  sono  acquisite  al  bilancio  provinciale  2016,
comprensive degli interessi maturati. Dalla data di  acquisizione  al
bilancio  provinciale  le  predette  somme  non  producono  ulteriori
interessi. Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  59,  primo  comma,
l'entita' della somma  dovuta  al  beneficiario  e'  determinata  con
esclusivo riferimento al capitale.». 
  5. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 2014 e'
abrogato. 
  6.  Il  primo  comma  dell'art.  59  della  legge  provinciale   di
contabilita' 1979, come modificato dal comma 3, si applica anche alle
somme dovute a qualsiasi  titolo  in  relazione  ai  procedimenti  di
espropriazione  o  di  occupazione  temporanea  di  cui  al  medesimo
articolo, non ancora corrisposte alla data di entrata  in  vigore  di
questa legge. 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attivita'
economiche con il suo bilancio. 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
4 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.