Art. 4 
 
                         Domanda di accesso 
 
  1. La  domanda  di  accesso  alle  misure  di  cui  all'art.  2  e'
presentata presso il centro per  l'impiego  o  lo  sportello  sociale
competente rispetto al proprio luogo di residenza, mediante  apposito
modello, pubblicato nel sito istituzionale della  Regione,  corredato
della documentazione attestante il possesso  dei  requisiti  previsti
per l'accesso alla misura e in particolare: 
    a) copia di attestazione ISEE ordinario o corrente  in  corso  di
validita'; 
    b) autocertificazione  attestante  la  residenza,  alla  data  di
presentazione della domanda, nel territorio regionale per un  periodo
ininterrotto di almeno trentasei mesi; 
    c)  dichiarazione,  resa  ai  sensi  dell'art.  30  della   legge
regionale 6 agosto 2007, n. 19  (Nuove  disposizioni  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi), sulla composizione del nucleo familiare; 
    d) ogni altra documentazione stabilita con la deliberazione della
Giunta regionale di cui all'art. 11. 
  2. Il centro per l'impiego  o  lo  sportello  sociale  ricevono  la
domanda e, in collaborazione con i servizi sociali del  territorio  e
con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali
e  di  assistenza  economica,  ne  verificano  la  completezza  e  la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, redigono una proposta di
patto  di  inclusione  e  la  trasmettono  al  comitato  tecnico   di
coordinamento di cui all'art. 8, per i successivi adempimenti.