Art. 4 Domanda di accesso 1. La domanda di accesso alle misure di cui all'art. 2 e' presentata presso il centro per l'impiego o lo sportello sociale competente rispetto al proprio luogo di residenza, mediante apposito modello, pubblicato nel sito istituzionale della Regione, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura e in particolare: a) copia di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validita'; b) autocertificazione attestante la residenza, alla data di presentazione della domanda, nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno trentasei mesi; c) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla composizione del nucleo familiare; d) ogni altra documentazione stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11. 2. Il centro per l'impiego o lo sportello sociale ricevono la domanda e, in collaborazione con i servizi sociali del territorio e con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali e di assistenza economica, ne verificano la completezza e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, redigono una proposta di patto di inclusione e la trasmettono al comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 8, per i successivi adempimenti.