Art. 4 
 
Strumenti della pianificazione territoriale ed atti  di  governo  del
  territorio da assoggettare  a  VAS.  Sostituzione  dell'art.  5-bis
  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 5-bis della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 5-bis (Atti di governo del territorio soggetti a VAS).  -  1.
La Regione, la citta' metropolitana, le province, le unioni di comuni
e i  comuni,  nell'ambito  della  rispettiva  competenza,  provvedono
all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10  e  11
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per  il  governo
del territorio). 
  2. Non sono sottoposti a VAS ne' a verifica di assoggettabilita'  i
piani attuativi, comunque denominati, che  non  comportino  variante,
quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto  a  VAS  e  lo
stesso  strumento  definisca  l'assetto  localizzativo  delle   nuove
previsioni  e   delle   dotazioni   territoriali,   gli   indici   di
edificabilita', gli usi  ammessi  e  i  contenuti  plano-volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le
condizioni  di   sostenibilita'   ambientale   delle   trasformazioni
previste. 
  3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a  VAS  ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b-bis).».