Art. 4 Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS. Sostituzione dell'art. 5-bis della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 5-bis della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 5-bis (Atti di governo del territorio soggetti a VAS). - 1. La Regione, la citta' metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). 2. Non sono sottoposti a VAS ne' a verifica di assoggettabilita' i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni previste. 3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b-bis).».