Art. 4 Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 e' inserita la seguente: «a-bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla regione e indicate nelle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 e' sostituita dalla seguente: «b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali;».