Art. 4 
 
            Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 22 
                  della legge regionale n. 88/1998 
 
  1. Dopo la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  22  della  legge
regionale n. 88/1998 e' inserita la seguente: 
    «a-bis) la progettazione e la costruzione  delle  opere  relative
alle strade regionali, programmate dalla  regione  e  indicate  nelle
deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1 della
legge regionale  4  novembre  2011,  n.  55  (Istituzione  del  piano
regionale integrato delle infrastrutture e della  mobilita'  (PRIIM).
Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di  attribuzioni
di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale  n.
42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale
n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge  regionale
n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale  n.
88/1998 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) il coordinamento delle  funzioni  attribuite  alle  province,
relativamente alle strade regionali;».