Art. 4 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2005 1. L'art. 3 della legge regionale n. 9/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Oneri a carico della Regione). - 1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ripartisce la spesa destinata al funzionamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, tenuto conto della lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), e del periodo di apertura. 2. Al fine dell'ottenimento del sostegno alle spese di cui all'art. 1, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di piste di sci apposita domanda. In ogni caso, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, deve essere garantito il funzionamento delle piste per almeno trenta giorni.».