Art. 4 
 
                  Attivita' di agricoltura sociale 
 
  1. Nell'Elenco provinciale di cui  all'art.  2  sono  iscritti  gli
operatori dell'agricoltura sociale di cui all'art. 3, che svolgono le
seguenti attivita': 
    a) inserimento socio-lavorativo di: 
      1) lavoratori con disabilita'  e  di  lavoratori  svantaggiati,
come  definiti  dall'art.  2,  paragrafo  1,  numeri  3)  e  4),  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
      2) persone  svantaggiate  di  cui  all'art.  4  della  legge  8
novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di  minori  in  eta'
lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 
    b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita'
locali  e  per  le  scuole  mediante  l'utilizzazione  delle  risorse
dell'azienda  agricola  che  svolge  l'attivita',   per   promuovere,
accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di
capacita', di orientamento, di inclusione sociale  e  lavorativa,  di
ricreazione e di servizi utili  per  la  vita  quotidiana;  tra  tali
attivita' rientrano le offerte di  formazione,  di  assistenza  e  di
sostegno per gestire la vita quotidiana, anche con animali e  piante,
di servizi di assistenza, di vitto, come servizi di tavola calda  per
anziani, pasti a domicilio e simili, e di  alloggio  per  persone  in
difficolta' sociale, fisica e psichica; 
    c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano  le  terapie
mediche, psicologiche e riabilitative  finalizzate  a  migliorare  le
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive  dei
soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali e piante; 
    d) progetti finalizzati all'educazione ambientale  e  alimentare,
alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla  diffusione  della
conoscenza del territorio  attraverso  l'organizzazione  di  fattorie
sociali  e  didattiche  riconosciute  a  livello  provinciale,  quali
iniziative di accoglienza  e  soggiorno  per  bambini  e  persone  in
difficolta' sociale, fisica e psichica. 
  2. Ai fini dell'inserimento socio-lavorativo di  cui  al  comma  1,
lettera a), trovano applicazione anche le  disposizioni  della  legge
provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.