Art. 4 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) un preside di Istituto professionale statale designato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria - sede di Genova - nell'ambito di quattro nominativi proposti dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali della Liguria, che la presiede;»; b) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) un esperto del settore designato alternativamente dalla Camera di commercio, industria. artigianato ed agricoltura di Genova e dalla Camera di commercio Riviere di Liguria;». 2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. La Commissione svolge le funzioni di organizzazione e svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla valutazione della conoscenza geografica e toponomastica.». 3. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova.». 4. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «6. Per la validita' delle sedute della Commissione e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti.». 5. Il comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «9. La Commissione resta in carica cinque anni. I componenti della Commissione non possono essere nominati per piu' di due mandati.». 6. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti, ove dovuti, da parte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova le indennita' e i rimborsi spesa nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle risorse derivanti dagli introiti di cui all'art. 12, e sulla base delle indicazioni previste nelle Linee guida di cui al comma 11-bis.». 7. Dopo il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «11-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida per disciplinare le modalita' e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione, tenuto conto dell'apporto tecnico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.».