Art. 4 Rivalutazione 1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni indiretti o di reversibilita', come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.