Art. 40. Esecuzione degli interventi 1. Nei boschi di alto fusto gli interventi selvicolturali e l'esbosco possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno. 2. Al fine di garantire la diversita' specifica presente nei boschi di alto fusto, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco. In caso di mancato adempimento di qianto indicato al comma 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.