Art. 40.
                     Esecuzione degli interventi
    1.  Nei  boschi  di  alto  fusto  gli interventi selvicolturali e
l'esbosco possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
    2.  Al  fine  di  garantire  la diversita' specifica presente nei
boschi  di  alto  fusto,  devono  essere  rilasciate  o adeguatamente
trattate  le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle
prevalenti nel bosco.
    In  caso di mancato adempimento di qianto indicato al comma 2, si
applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui  all'Art. 48, comma 9,
lettera a), della legge regionale n. 28/2001.