Art. 40.
Disposizioni   relative  alle  Aziende  territoriali  per  l'edilizia
                    residenziale pubblica - ATER

1.  Le  ATER  istituite  per trasformazione dei preesistenti IACP con
legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, e successive modifiche, sono
ammesse  alla normativa di cui all'art. 540, comma 2, del regolamento
della  giunta  regionale  adottato  con  regolamento  regionale del 6
settembre  2002,  n.  1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della giunta regionale».