Art. 40. Disposizioni relative alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica - ATER 1. Le ATER istituite per trasformazione dei preesistenti IACP con legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, e successive modifiche, sono ammesse alla normativa di cui all'art. 540, comma 2, del regolamento della giunta regionale adottato con regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale».