Art. 40 
 
                             Servoscala 
 
    1.  Negli  interventi  di  adeguamento,  ove  non  sia  possibile
l'installazione di ascensori, sono consentiti, in via alternativa,  i
servoscala nel rispetto delle normative in  materia  di  sicurezza  e
antincendio. 
    2. Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da  un
mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone
con ridotta o impedita capacita' motoria, marciante lungo il lato  di
una scala o di un piano inclinato e che si  sposta,  azionato  da  un
motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e. 
    3. Le apparecchiature devono garantire  l'accesso  agevole  e  lo
stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia  a  ruote,  e
l'agevole manovrabilita' dei comandi nonche' la sicurezza  sia  delle
persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto  con
l'apparecchiatura   in   movimento.   A   tal   fine   le    suddette
apparecchiature  devono  essere   dotate   di   sistemi   anticaduta,
anticesoiamento, antischiacciamento e antiurto  nonche'  di  apparati
atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di
comando. 
    4.   Lo   stazionamento   dell'apparecchiatura   deve    avvenire
preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete
o incassata nel pavimento. 
    5. Negli  edifici  pubblici  e  privati  aperti  al  pubblico  le
dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a
ruote, ove possibile, devono essere di 0,80×1,00 m nel caso di  scale
a piu' rampe, e di 0,80×1,20 m per scale a rampa unica rettilinea. 
    6. Nei luoghi aperti al pubblico  e  nelle  parti  comuni  di  un
edificio, i servoscala, delle dimensioni minime di cui  al  comma  5,
devono consentire il superamento del dislivello anche  a  persone  su
sedia a ruote: in tal caso, se la libera visuale tra la persona sulla
piattaforma e la persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura
e' inferiore a 2 m, e' necessario  che  l'intero  spazio  interessato
dalla piattaforma in movimento sia protetto e  delimitato  da  idoneo
parapetto  e  che  l'apparecchiatura  marci  in  sede   propria   con
cancelletti automatici alle estremita' della corsa. 
    7. In alternativa alla marcia in sede propria  e'  consentita  la
marcia  con  accompagnatore  lungo  tutto  il  percorso  con  comandi
equivalenti ad uso dello stesso, ovvero  che  opportune  segnalazioni
acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento. 
    8. Lo spazio antistante il servoscala  adibito  al  trasporto  di
persone su sedia a ruote, sia in posizione di partenza che di arrivo,
deve avere una profondita' minima di 1,50 m per consentire accesso  e
uscita agevoli a persone su sedia a ruote. 
    9. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma
scarica o a pieno carico  deve  raccordare  la  stessa  al  piano  di
calpestio mediante una pendenza non superiore all'otto per cento. 
    10. Se il servoscala e' installato all'esterno il  percorso  deve
essere protetto dagli agenti atmosferici. 
    11. I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie: 
    a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi; 
    b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta; 
    c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per  il  trasporto  di
persona in piedi o seduta; 
    d) piattaforma  servoscala  a  piattaforma  ribaltabile:  per  il
trasporto di persona su sedia a ruote; 
    e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per
il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta. 
    12. In  ogni  caso  i  servoscala  devono  avere  caratteristiche
rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla  direttiva
98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e
successive   modifiche,   concernente   il    ravvicinamento    delle
legislazioni degli Stati membri  relative  alle  macchine  (direttiva
macchine).