Art. 40 Servoscala 1. Negli interventi di adeguamento, ove non sia possibile l'installazione di ascensori, sono consentiti, in via alternativa, i servoscala nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio. 2. Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacita' motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e. 3. Le apparecchiature devono garantire l'accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l'agevole manovrabilita' dei comandi nonche' la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento e antiurto nonche' di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando. 4. Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento. 5. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, ove possibile, devono essere di 0,80×1,00 m nel caso di scale a piu' rampe, e di 0,80×1,20 m per scale a rampa unica rettilinea. 6. Nei luoghi aperti al pubblico e nelle parti comuni di un edificio, i servoscala, delle dimensioni minime di cui al comma 5, devono consentire il superamento del dislivello anche a persone su sedia a ruote: in tal caso, se la libera visuale tra la persona sulla piattaforma e la persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura e' inferiore a 2 m, e' necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e che l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremita' della corsa. 7. In alternativa alla marcia in sede propria e' consentita la marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento. 8. Lo spazio antistante il servoscala adibito al trasporto di persone su sedia a ruote, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondita' minima di 1,50 m per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote. 9. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al piano di calpestio mediante una pendenza non superiore all'otto per cento. 10. Se il servoscala e' installato all'esterno il percorso deve essere protetto dagli agenti atmosferici. 11. I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie: a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi; b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta; c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta; d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote; e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta. 12. In ogni caso i servoscala devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva macchine).