Art. 40. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sulle case di cura private e' esercitata dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio. Il servizio di igiene pubblica delle unita' sanitarie locali e' in ogni caso tenuto ad ispezionare le case di cura, in via ordinaria, almeno una volta ogni due anni. 2. In caso di inadempienze alle prescrizioni della presente legge od alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, su proposta dell'unita' sanitaria locale o dell'assessore regionale competente in materia di sanita', il presidente della giunta regionale diffida la casa di cura privata ad eliminarle entro un congruo termine; trascorso inutilmente detto termine, ordina la chiusura della casa di cura privata, fino a quando non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. 3. Nel caso vengano meno i requisiti essenziali (igienico-edilizi, di dotazione strumentale, di personale) che compromettano l'erogazione di prestazioni assistenziali da parte della casa di cura privata, il presidente della giunta regionale, nell'atto di diffida ne dispone la chiusura temporanea, totale o parziale. 4. Nel caso di reiterate gravi infrazioni la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanita', puo' revocare l'autorizzazione all'apertura. 5. Sono fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dal successivo art. 54. 6. Presso ogni casa di cura e' istituito un registro delle ispezioni sul quale sono verbalizzati, per ogni accesso ispettivo, gli esiti delle verifiche e le relative prescrizioni.