Art. 40.
 
                          V i g i l a n z a
   1.  La  vigilanza  sulle  case di cura private e' esercitata dalle
unita' sanitarie locali competenti per  territorio.  Il  servizio  di
igiene  pubblica delle unita' sanitarie locali e' in ogni caso tenuto
ad ispezionare le case di cura, in via ordinaria,  almeno  una  volta
ogni due anni.
   2.  In caso di inadempienze alle prescrizioni della presente legge
od alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, su  proposta
dell'unita' sanitaria locale o dell'assessore regionale competente in
materia di sanita', il presidente della giunta regionale  diffida  la
casa  di  cura  privata  ad  eliminarle  entro  un  congruo  termine;
trascorso inutilmente detto termine, ordina la chiusura della casa di
cura  privata,  fino  a quando non vengano rimosse le cause che hanno
determinato il provvedimento.
   3. Nel caso vengano meno i requisiti essenziali (igienico-edilizi,
di   dotazione   strumentale,   di   personale)   che   compromettano
l'erogazione di prestazioni assistenziali da parte della casa di cura
privata, il presidente della giunta regionale, nell'atto  di  diffida
ne dispone la chiusura temporanea, totale o parziale.
   4.  Nel caso di reiterate gravi infrazioni la Giunta regionale, su
proposta dell'assessore regionale competente in materia  di  sanita',
puo' revocare l'autorizzazione all'apertura.
   5. Sono fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dal successivo
art. 54.
   6.  Presso  ogni  casa  di  cura  e'  istituito  un registro delle
ispezioni sul quale sono verbalizzati, per  ogni  accesso  ispettivo,
gli esiti delle verifiche e le relative prescrizioni.