Art. 40.
             Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica
 
   1.  Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente  allo  svolgimento  delle  mansioni  attribuitegli,
l'amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per
motivi di  salute  prima  di  aver  esperito  ogni  utile  tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con
le disponibilita' organiche dell'ente, per  recuperarlo  al  servizio
attivo,  in  mansioni  diverse, possibilmente affini a quelle proprie
del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica  funzionale
o a qualifica funzionale inferiore.
   2.  Dal  momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la
dinamica retributiva della nuova qualifica  funzionale  senza  nessun
riassorbimento del trattamento in godimento.