Art. 40. Funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica 1. Le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, nonche' quelle di cui all'art. 7 della legge n. 833 del 1978, sono attribuite alle unita' sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale. 2. L'assessore regionale per la sanita' emana ordinanze di carattere contingibile ed urgente, dandone immediata comunicazione al presidente della Regione, in materia di igiene e sanita' pubblica con efficacia estesa al territorio dell'intera regione o al territorio di piu' comuni. L'esecuzione delle predette ordinanze e' demandata ai sindaci dei comuni interessati. Qualora non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei termini previsti, l'assessore regionale per la sanita' provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario ad acta. 3. Sono attribuite nel settore dell'igiene e sanita' pubblica all'assessorato regionale della sanita' le funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione, nonche' ogni competenza attribuita alla Regione in materia dalle leggi vigenti. 4. In materia di igiene e sanita' pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art. 32 della legge n. 833 del 1978 nonche' l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli gia' demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o da regolamento. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i sindaci si avvalgono dei presi'di e settori della competente unita' sanitaria locale e, prioritariamente, del personale di cui all'art. 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 febbraio 1991, n. 58. Tutti i provvedimenti per i quali non sia prevista per legge la specifica competenza del sindaco, sono adottati dall'unita' sanitaria locale. 5. L'organo di gestione di ciascuna unita' sanitaria locale, in base ad uno schema predisposto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'assessorato regionale della sanita', di concerto con l'assessorato regionale del territorio, approva il regolamento di igiene secondo le esigenze locali, previo parere dei comuni interessati che si intende espresso favorevolmente se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta. 6. Spettano alle aziende unita' sanitarie locali tutte le attivita' in materia di igiene e sanita' di cui al comma 1 e di vigilanza sulle farmacie, ivi comprese quelle gia' di competenza dei medici provinciali e dagli ufficiali sanitari, nonche' le attivita' istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal comma 4. 7. L'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833 del 1978, individua il personale dell'unita' sanitaria locale in servizio presso il settore igiene, sanita' pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro e presso il settore sanita' pubblica veterinaria, per lo svolgimento delle attivita' ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanita'. 8. Il personale di cui al comma 7 nell'esercizio delle funzioni gia' di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari, provinciali e comunali, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale. 9. Con decreto dell'assessore regionale per la sanita', che sara' adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'applicazione del presente articolo. 10. Nelle commissioni, nei collegi e nei comitati previsti dalla vigente legislazione, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del settore sanitario competente per materia dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente o per sua delega da altro medico del settore.