Art. 40.
          Funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica
 
   1.  Le  funzioni  in  materia  di  igiene  e sanita' pubblica, non
espressamente riservate allo Stato  ed  alla  Regione,  ivi  comprese
quelle  demandate agli uffici del medico provinciale o dell'ufficiale
sanitario, nonche' quelle di cui all'art. 7 della legge  n.  833  del
1978, sono attribuite alle unita' sanitarie locali, ferme restando le
attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale.
   2.  L'assessore  regionale  per  la  sanita'  emana  ordinanze  di
carattere contingibile ed urgente, dandone immediata comunicazione al
presidente della Regione, in materia di igiene e sanita' pubblica con
efficacia estesa al territorio dell'intera regione o al territorio di
piu' comuni. L'esecuzione delle predette ordinanze  e'  demandata  ai
sindaci  dei  comuni interessati. Qualora non venga data esecuzione a
detti provvedimenti nei termini previsti, l'assessore  regionale  per
la   sanita'   provvede  direttamente  attraverso  la  nomina  di  un
commissario ad acta.
   3. Sono attribuite nel  settore  dell'igiene  e  sanita'  pubblica
all'assessorato regionale della sanita' le funzioni di coordinamento,
indirizzo  e  programmazione, nonche' ogni competenza attribuita alla
Regione in materia dalle leggi vigenti.
   4. In materia di igiene  e  sanita'  pubblica  spetta  al  sindaco
l'emanazione  delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con
efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell'art.  32  della
legge  n.  833  del  1978  nonche' l'emanazione di provvedimenti, ivi
compresi quelli gia' demandati ai medici provinciali e agli ufficiali
sanitari, che comportano l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi
e di concessione, che non siano conseguenti a  mera  ricognizione  di
presupposti  fissati  da  legge  o da regolamento. Per lo svolgimento
delle attivita' istruttorie inerenti all'esercizio delle funzioni  di
cui  al  presente  articolo,  i  sindaci  si avvalgono dei presi'di e
settori della competente unita' sanitaria locale e, prioritariamente,
del personale di cui all'art. 5 del decreto legge 29  dicembre  1990,
n.  415,  convertito  dalla  legge  26  febbraio 1991, n. 58. Tutti i
provvedimenti per i quali non sia prevista  per  legge  la  specifica
competenza del sindaco, sono adottati dall'unita' sanitaria locale.
   5.  L'organo  di  gestione di ciascuna unita' sanitaria locale, in
base ad uno schema predisposto, entro novanta giorni dall'entrata  in
vigore   della   presente  legge,  dall'assessorato  regionale  della
sanita', di concerto  con  l'assessorato  regionale  del  territorio,
approva  il  regolamento di igiene secondo le esigenze locali, previo
parere dei comuni interessati che si intende espresso  favorevolmente
se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
   6.   Spettano  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali  tutte  le
attivita' in materia di igiene e sanita' di  cui  al  comma  1  e  di
vigilanza  sulle farmacie, ivi comprese quelle gia' di competenza dei
medici provinciali e dagli ufficiali sanitari, nonche'  le  attivita'
istruttorie,  di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni
del sindaco previste dal comma 4.
   7. L'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale, nel rispetto
delle norme del decreto del Presidente della Repubblica  20  dicembre
1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n.
833  del 1978, individua il personale dell'unita' sanitaria locale in
servizio presso  il  settore  igiene,  sanita'  pubblica,  assistenza
sanitaria  collettiva  in  ambienti  di  vita e di lavoro e presso il
settore  sanita'  pubblica  veterinaria,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' ispettive di vigilanza e di controllo in materia di  igiene
e sanita'.
   8.  Il  personale  di cui al comma 7 nell'esercizio delle funzioni
gia' di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e
dei vigili sanitari, provinciali e comunali, nei limiti del  servizio
cui  e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, svolge
le funzioni di ufficiale o agente di polizia  giudiziaria,  ai  sensi
dell'art. 57 del codice di procedura penale.
   9.  Con decreto dell'assessore regionale per la sanita', che sara'
adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge,  saranno  emanate le direttive per l'applicazione del presente
articolo.
   10. Nelle commissioni, nei collegi e nei comitati  previsti  dalla
vigente  legislazione,  i medici provinciali e gli ufficiali sanitari
sono sostituiti dal responsabile del settore sanitario competente per
materia dell'unita' sanitaria locale  territorialmente  competente  o
per sua delega da altro medico del settore.