Art. 40. Abilitazione all'esercizio venatorio 1. L'abilitazione venatoria e' necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 2. Ogni provincia nomina una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La durata della commissione corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. 3. La commissione e' composta: a) da un funzionario provinciale che la presiede, designato dalla provincia; b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie di cui al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati dalle province; c) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario. Per le indennita' spettanti ai componenti della commissione si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni e integrazioni. 4. La giunta regionale stabilisce le modalita' per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare le seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 5. L'abilitazione e' concessa se il giudizio e' favorevole in tutte le materie con un giudizio di idoneita'; in caso di idoneita' il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. 6. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi tre mesi. 7. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati: a) il certificato di residenza; b) il certificato medico di idoneita' psico-fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. 8. Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute. 9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di porto d'armi, il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32 della legge n. 157/1992. 10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco. 11. La provincia tiene il registro degli abilitati all'esercizio venatorio contenente i dati anagrafici, gli estremi del rilascio di abilitazione e del tesserino nonche' quelli delle sanzioni, anche accessorie, applicate.