Art. 40.
                Abilitazione all'esercizio venatorio
 
   1. L'abilitazione venatoria e' necessaria per  il  rilascio  della
prima  licenza  di  porto  d'armi  per uso di caccia e per il rinnovo
della stessa in caso di revoca.
   2. Ogni provincia nomina  una  commissione  per  il  conseguimento
dell'abilitazione   all'esercizio   venatorio   a  seguito  di  esami
pubblici. La durata della commissione corrisponde a quella  effettiva
del consiglio provinciale.
   3. La commissione e' composta:
     a)  da  un  funzionario  provinciale  che la presiede, designato
dalla provincia;
     b) da cinque membri effettivi e  da  cinque  supplenti,  esperti
nelle materie di cui al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze
biologiche  o  in  scienze  naturali esperto in vertebrati omeotermi,
designati dalle province;
     c) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario.
   Per le indennita' spettanti ai  componenti  della  commissione  si
applicano  le  norme di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e
successive modificazioni e integrazioni.
   4. La giunta regionale stabilisce le modalita' per lo  svolgimento
degli  esami,  che  devono  in  particolare  riguardare  le  seguenti
materie:
     a) legislazione venatoria;
     b)  zoologia  applicata  alla  caccia  con  prove  pratiche   di
riconoscimento delle specie cacciabili;
     c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
     d)   tutela  della  natura  e  principi  di  salvaguardia  della
produzione agricola;
     e) norme di pronto soccorso.
   5. L'abilitazione e' concessa se  il  giudizio  e'  favorevole  in
tutte  le  materie con un giudizio di idoneita'; in caso di idoneita'
il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
   6. Coloro i quali  siano  stati  giudicati  inidonei  non  possono
sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi tre mesi.
   7.  Alla  domanda  per  sostenere la prova d'esame, da presentarsi
alla provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati:
     a) il certificato di residenza;
     b) il certificato medico di idoneita' psico-fisica all'esercizio
venatorio rilasciato in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni  di
legge.
   8.   Le   province   organizzano  corsi  di  preparazione  per  il
conseguimento dell'abilitazione venatoria e per  l'aggiornamento  sui
contenuti  innovativi  della  presente legge, avvalendosi anche della
collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.
   9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima  licenza  di
porto d'armi, il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo
se  accompagnato  da  cacciatore in possesso di licenza rilasciata da
almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme  vigenti
in  materia  comportanti  la sospensione o la revoca della licenza ai
sensi dell'art. 32 della legge n. 157/1992.
   10. Le norme di cui al presente articolo si  applicano  anche  per
l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
   11.  La  provincia tiene il registro degli abilitati all'esercizio
venatorio contenente i dati anagrafici, gli estremi del  rilascio  di
abilitazione  e  del  tesserino  nonche' quelli delle sanzioni, anche
accessorie, applicate.