Art. 40.
     Estensione interventi a favore dei familiari delle vittime
         di incidenti stradali causati dai servizi di scorta
 
  1.  All'art.  1  della  legge  regionale 9 dicembre 1996, n. 43, e'
aggiunto il seguente comma:
  "2. Nel  caso  di  assenza  o  di  espressa  rinunzia  del  coniuge
superstite, del convivente more uxorio, degli orfani, dei genitori, i
benefici di cui al comma 1 si applicano in favore di uno dei fratelli
o delle sorelle della vittima".